3. Tariffari e PES

I Soggetti Erogatori sono tenuti a depositare per ciascun anno educativo le tariffe di erogazione del servizio, che devono rimanere in vigore dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo. Tali tariffe devono essere applicate alla generalità dell’utenza potenziale beneficiaria del servizio, a prescindere dall’applicazione o meno dello strumento dei Buoni di Servizi e non si potranno discostare dalle tariffe normalmente applicate per i servizi ordinariamente erogati – fatta salva una quota pari a

  • € 25,00 fino a 150 ore di servizio finanziabili mediante il Buono
  • € 50,00 oltre le 150 ore di servizio finanziabili mediante il Buono.

Il deposito dei tariffari è completamente digitalizzato. La predisposizione e trasmissione dei tariffari avviene dall’Area riservata del Soggetto Erogatore, nell’apposita sezione. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale tariffari [LINK].

Per consentire alle famiglie interessate di richiedere il Buono di Servizio, il Soggetto Erogatore deve elaborare, per ciascun minore fruitore e per ciascun servizio prenotato, uno specifico preventivo che la/il richiedente dovrà poi convalidare nella propria domanda di Buono, denominato Progetto di Erogazione del Servizio (PES). Il PES va a dettagliare, in base al tariffario applicato, il costo del  servizio richiesto, la quota coperta dal Buono di Servizio (in funzione del carico lavorativo settimanale del/la richiedente, dei massimali finanziabili e della compartecipazione minima per fascia d’età del minore) e la restante quota di compartecipazione a carico della famiglia.

Anche la predisposizione del PES è completamente digitalizzata, accessibile dall’Area riservata del Soggetto Erogatore, nell’apposita sezione. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale PES [LINK].

La proposta di PES dovrà essere compilata in ogni sua parte per ogni minore e per ogni servizio concordato con il/la richiedente, sottoscritta e inviata telematicamente al/la richiedente al termine della procedura di compilazione. I PES inviati, e validati dal/la richiedente, non potranno più essere modificati né eliminati dall’Ente.

Il/la richiedente visualizzerà le proposte di PES all’interno della propria procedura web di compilazione della domanda di Buono di servizio. Il/la richiedente potrà validare o rifiutare le proposte. Solo le proposte validate dal/la richiedente entreranno nella domanda di Buono di servizio.