Buoni di servizio per la conciliazione tra lavoro e famiglia

Buoni per acquisire, a fronte di un contributo finanziario personale, servizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti in caso di handicap o altre situazioni di disagio) in forma complementare ai servizi pubblici sul territorio provinciale.

INDICE

 

COSA SONO

I Buoni di Servizio, inclusi i Buoni di Servizio Aziendali, sono sovvenzioni individuali e consistono in titoli di spesa rilasciati dall’Amministrazione provinciale a singoli destinatari che permettono ai titolari, a fronte di un contributo finanziario personale pari ad almeno il 10% o il 15% (in funzione dell’età del minore) della quota totale del servizio, di acquisire servizi educativi di cura e custodia per figli minori o minori in affido, in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, erogati da Soggetti inseriti in apposito elenco.

I Buoni di Servizio sono finanziati con le risorse del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (40%), dello Stato italiano (42%) e della Provincia autonoma di Trento (18%). Vista la rilevanza di tale dispositivo, i Buoni di Servizio sono stati individuati nel Programma quali Operazioni di importanza strategica.

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SERVIZI ACQUISIBILI

A) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia);

   A1) Servizi di assistenza materna (babysitter) a favore di minori con età 3 mesi – 36 mesi [link approfondimento];

   A2) Servizi nell’ambito degli Asili Nido Aziendali;

B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;

C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni – 14 anni (18 nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) [link approfondimento].

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CHI LI PUÒ RICHIEDERE

I Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di lavoro possono essere richiesti dalle lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali dai lavoratori:

  • con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestano attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma;
  • in fase di inizio o ripresa di un’attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o di un’attività professionale/imprenditoriale in forma autonoma (in tal caso la fruizione del buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa).

 

I Buoni di Servizio per la conciliazione tra esigenze di cura familiare e di formazione/riqualificazione finalizzata alla ricerca attiva del lavoro possono essere richiesti da:

  • le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, sospese/i dal lavoro per cassa integrazione guadagni ordinaria (esclusa quella per evento meteorologico), straordinaria (anche per contratto di solidarietà) o in deroga inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro;
  • le disoccupate, oppure nel caso di nuclei monoparentali i disoccupati, inserite/i in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva del lavoro.

 

I Buoni di Servizio Aziendali possono essere richiesti da:

  • le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) o che prestino attività professionale/imprenditoriale all’interno dell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di assunzione con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege). In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo l’inizio dell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale;
  • le lavoratrici, oppure nel caso di nuclei monoparentali i lavoratori, in fase di rientro nell’attività lavorativa nell’Azienda o del gruppo di Aziende promotrici dell’Asilo Nido Aziendale con rapporto di lavoro subordinato (anche nelle forme “atipiche” previste ex lege) dopo un congedo per maternità o dopo periodi di non lavoro connessi ad attività di cura in ambito familiare. In ogni caso la fruizione del Buono può decorrere solo dopo la ripresa dell’attività lavorativa.

Si precisa che tutti i servizi acquisibili mediante i Buoni di Servizio devono essere erogati, anche in forma cumulata tra loro, in modo complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale, vale a dire al di fuori delle fasce orarie (incluso il prolungamento d’orario - in termini di anticipo o posticipo - se ordinariamente previsto) e/o dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi di infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti sul territorio provinciale, fatte salve specifiche e comprovate situazioni quali vincoli di orario lavorativo o l’assegnazione di Buoni di Servizio Aziendali.

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COME RICHIEDERE IL BUONO DI SERVIZIO

  1. Si richiede a un CAF o a uno sportello provinciale per l'assistenza e l'informazione al pubblico di elaborare la Domanda ICEF per Buoni di Servizio, per verificare l'idoneità del proprio nucleo familiare a presentare richiesta e conoscere il massimale finanziabile con un singolo Buono di Servizio.
  2. Si sceglie uno o più Soggetti Erogatori tra quelli inseriti in apposito elenco e si concorda con questo/i uno o più Progetti di Erogazione del Servizio (P.E.S.) per i propri figli o minori in affido per le attività di proprio interesse, che definiscono i servizi prenotati, i costi complessivi, la quota ammessa al finanziamento del Buono di Servizio e la quota residua che la famiglia deve versare al Soggetto Erogatore. I P.E.S. sono redatti in forma digitale.
  3. Si compila online la domanda di Buono di Servizio secondo le seguenti modalità:
  • registrazione e compilazione online della domanda di assegnazione del Buono di Servizio, redatta avvalendosi obbligatoriamente del sistema informatico messo a disposizione online dalla Provincia e accessibile tramite autenticazione con il sistema di identità digitale SPID o tramite ID utente e password;
  • sottoscrizione online della domanda generata dal sistema informatico, di cui al precedente comma 1), attraverso l’utilizzo della firma OTP (one time password) tramite codice univoco generato automaticamente dal sistema e inviato direttamente all’utente sul suo dispositivo di telefonia mobile;
  • invio online della domanda alla Provincia completa di tutti gli allegati previsti, tramite conferma nel sistema informatico online e caricamento nel sistema degli allegati previsti e della copia del documento di identità del sottoscrittore (in caso di mancato utilizzo di SPID).

Si può presentare una sola domanda di Buono a valere sulla stessa graduatoria. I PES per tutti i servizi di interesse, anche per minori diversi, vanno confermati online in un'unica richiesta di Buono di Servizio. Non si può presentare una nuova richiesta finché il Buono precedente non è stato attivato, e non si può attivare un nuovo Buono finché non si è utilizzato il 70% del precedente.

Sono coperti dal Buono di Servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono mediante graduatoria e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore.

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QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE IL BUONO DI SERVIZIO

I Buoni di Servizio sono erogati dalla Provincia autonoma di Trento attraverso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam dell’Amministrazione provinciale.

È possibile presentare domanda di Buono di Servizio in qualsiasi momento dell’anno.

Al fine dell’inserimento nella graduatoria mensile, le domande di Buono di Servizio dovranno essere inviate entro il 26esimo giorno del mese. Le richieste rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva.

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QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL'UTENTE

La quantificazione dei servizi di conciliazione è legata al monte ore lavorativo del richiedente nel periodo interessato e copre una parte dei costi dei servizi richiesti realizzati durante il periodo di lavoro del richiedente purché sia regolarmente sul posto di lavoro oppure durante il periodo di presenza in aula/stage/tirocinio per la frequenza di percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva del lavoro, in ogni caso il massimale settimanale riconoscibile è pari a 40 ore.

Il Buono di Servizio è emesso telematicamente dall’Amministrazione provinciale, è unico e nominativo, riporta la data di emissione, il valore nominale in Euro e la durata della sua validità.

Il titolare del Buono di Servizio è tenuto ad una compartecipazione sulla quota totale del servizio ammesso pari ad almeno:

  • il 10% del costo del servizio per i servizi erogati nelle fasce A) Servizi educativi di cura e di custodia a favore di minori con età 3 mesi – 3 anni (servizi per la prima infanzia) e B) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 3 anni – 6 anni;
  • il 15% del costo del servizio per i servizi erogati nella fascia C) Servizi educativi di cura e custodia a favore di minori con età 6 anni - 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori portatori di handicap certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza).

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OBBLIGHI DI UTILIZZO DEL BUONO DI SERVIZIO

  1. Il titolare del Buono di Servizio deve provvedere al ritiro presso la Struttura Ad Personam del “Registro Presenze”, predisposto dall’Amministrazione per la certificazione dei servizi di conciliazione, e alla consegna dello stesso al Soggetto Erogatore prescelto. Il ritiro di detto registro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore o da parte di altro soggetto delegato dal richiedente.
  2. Il titolare deve attivare il Buono, ossia iniziare ad usufruire dei servizi previsti dallo stesso, entro 180 giorni dalla data di emissione. L’avvio del servizio avviene mediante richiesta di attivazione del Buono di Servizio al Soggetto Erogatore. La durata del servizio non può superare i dodici mesi dalla data di attivazione. In caso di non utilizzo o di utilizzo parziale entro il termine di validità il Buono di Servizio diventa inutilizzabile.
  3. Il titolare deve utilizzare il Buono presso il Soggetto Erogatore e secondo le modalità specificate nel “Progetto di Erogazione del Servizio” (P.E.S.) presentato all’atto della richiesta del Buono.
    1. Durante l’erogazione del servizio, il titolare del Buono – o l’altro genitore del minore/i fruitore/i del servizio o altro maggiorenne delegato dal titolare del Buono - è tenuto a firmare giornalmente il “Registro Presenze” che attesta l’avvenuta prestazione da parte del Soggetto Erogatore (specificando data e orario giornaliero di servizio). In caso di servizi residenziali la/il titolare firmerà il Registro Presenze il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, delegherà uno degli accompagnatori/educatori individuati congiuntamente con l’Ente Erogatore.
    2. Al termine del servizio il titolare del Buono di Servizio è tenuto obbligatoriamente a rendere una dichiarazione relativa ai servizi di conciliazione ottenuti al Soggetto Erogatore ai fini della fatturazione all’Amministrazione. Da detta dichiarazione deve emergere che i servizi di conciliazione sono stati ottenuti nel rispetto dei presenti Criteri, e pertanto ascrivibili allo strumento dei Buoni di Servizio, pena l’esclusione da qualsiasi futura graduatoria di attribuzione di Buoni.

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A CHI RIVOLGERSI

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam – via Pranzelores 69 – Trento

Numero verde 800 163870 (lun - ven 8.30 – 17.30)

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