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INDICE

 

 

 

 

 

 

COSA SONO

I Buoni di servizio sono dei contributi concessi dall'Amministrazione provinciale mediante graduatorie mensili, finalizzati a favorire la conciliazione tra impegno lavorativo e cura in ambito familiare. Permettono di acquisire, a fronte di una compartecipazione personale alla spesaservizi educativi di cura e custodia di minori con età fino a 14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori riconosciuti in stato di handicap o difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza) che siano erogati in forma complementare ai servizi erogati dalle realtà istituzionali operanti allo stesso titolo sul territorio provinciale.

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CHI LI PUO' RICHIEDERE

Nel caso di nuclei familiari biparentali (cioè famiglie in cui siano presenti entrambi i genitori), può richiedere i Buoni di servizio la madre purché lavoratrice, in fase di assunzione oppure inserita in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei seguenti requisiti:

  • residente in provincia di Trento, oppure domiciliata in provincia di Trento per l'attività lavorativa;
  • con uno o più figli, o minori in affido, di età fino a 14 anni nel nucleo familiare (o fino a 18 anni nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
  • con un Indicatore ICEF per Buoni di servizio idoneo.

Anche il padre del/i minore/i per cui sono richiesti i servizi di conciliazione deve essere occupato o inserito in un percorso di formazione/riqualificazione finalizzato alla ricerca attiva di occupazione.
Nel caso di nucleo familiare monoparentale (cioè con un solo genitore presente) fa richiesta di Buono di Servizio il genitore (madre o padre) lavoratore, in fase di assunzione oppure inserito in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione, in possesso dei requisiti sopra citati.
Viene assimilato a nucleo monoparentale quello in cui entrambi i genitori sono formalmente presenti, ma per gravi motivi (che vanno comprovati caso per caso) uno dei due non vive in famiglia, oppure non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. In questo caso la richiesta è presentata dal genitore (madre o padre) presente e abile al lavoro.
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COSA SI PUO' FINANZIARE CON IL BUONO DI SERVIZIO

Con i Buoni di Servizio si possono abbattere i costi di servizi di cura ed educazione per i propri figli o minori in affido, purché essi siano erogati presso strutture dedicate o presso il domicilio della famiglia da parte di Soggetti accreditati (clicca qui per accedere al motore di ricerca di tutti i Soggetti Erogatori accreditati) per la tipologia di servizio di proprio interesse:
A) servizi di cura e custodia per minori in età 3 mesi – 3 anni (prima infanzia);
A1) servizi di assistenza materna (babysitter) per minori in età 3 mesi – 36 mesi;
B) servizi di cura e custodia per minori in età 3 – 6 anni;
C) servizi di cura e custodia per minori in età 6 – 14 anni (18 nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza)
I servizi privati finanziati mediante Buono di Servizio non possono sostituirsi ad analoghi servizi pubblici accessibili nel proprio territorio. Questo vincolo di complementarietà significa che i servizi finanziati con il Buono devono svolgersi al di fuori delle fasce orarie (considerando anche anticipo e posticipo, laddove previsti) e dei giorni garantiti dai calendari annuali dei nidi d'infanzia e delle istituzioni scolastiche pubbliche o convenzionate presenti nel proprio territorio di residenza.
Si fa eccezione, tendenzialmente in riferimento a servizi fino ai 3 anni, in alcune specifiche e comprovate situazioni, quali:

  • inconciliabilità del proprio orario di lavoro con l'orario di apertura della struttura pubblica (ad esempio, il genitore richiedente inizia a lavorare alle 7.00 e il nido pubblico apre alle 7.30, oppure finisce di lavorare alle 18.00 e il nido pubblico chiude alle 17.30). Tale inconciliabilità di orario deve riflettersi nell'effettivo utilizzo del servizio privato finanziato mediante il Buono;
  • impossibilità di accedere a servizi pubblici nel proprio Comune di residenza o in quelli con esso convenzionati a titolo oneroso (ad esempio, perché collocato nella graduatoria per l'anno educativo in corso ma non beneficiario del posto, o per cambio di residenza o nascita del minore dopo la chiusura dei termini per l'inserimento nelle graduatorie di accesso al nido comunale per l'anno educativo di interesse);
  • patologie mediche del minore per le quali l'accesso/permanenza al servizio pubblico sia pregiudizievole della sua salute (ad esempio, per impossibilità della struttura pubblica di somministrare farmaci per particolari patologie). Tale casistica va comprovata con idonea documentazione;
  • provvedimento dell'autorità giudiziaria o dei servizi competenti;
  • continuità nell'utilizzo di un servizio privato finanziato con Buono di Servizio fino al termine dell'anno educativo, ovvero fino al 31 agosto di ogni anno.

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QUANTO COPRE IL BUONO DI SERVIZIO

L'ammontare del contributo del Buono di Servizio per i servizi di cura e custodia di proprio interesse viene determinato su uno specifico preventivo di spesa, detto Progetto di Erogazione del Servizio (PES), redatto insieme al Soggetto Erogatore scelto.

Per ciascun minore e ciascun servizio di interesse va redatto uno specifico Progetto di Erogazione del Servizio, contenente la tipologia del servizio e i relativi costi. Il calcolo del contributo pubblico (Buono di Servizio) e, per differenza rispetto al costo complessivo del servizio, della quota che rimane a carico della famiglia tiene conto di una serie di fattori:

  • il costo orario complessivo del servizio richiesto, come da tariffario depositato all'Amministrazione pubblica dal Soggetto Erogatore, visionabile anche online tramite il motore di ricerca dei Soggetti Erogatori accreditati;
  • il rispetto della compartecipazione personale minima (almeno il 15% dell'importo finanziato per minori fino ai 6 anni, almeno il 20% per minori dai 6 anni in su);
  • i massimali orari finanziabili in base all'età del minore (5,50€/h per minori fino a 3 anni; 4,50€/h per minori da 3 a 6 anni; 3,00€/h per minori da 6 a 14 anni; 15,00€/h per minori portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
  • il monte ore lavorativo settimanale del/la richiedente contrattualmente definito, con un tetto massimo di 40 ore settimanali finanziabili.

Tutti i PES di interesse vanno allegati a un'unica richiesta di Buono di Servizio, pertanto se il richiedente rientra nella graduatoria mensile di assegnazione dei Buoni di Servizio, il valore del Buono di Servizio emesso dall'Amministrazione provinciale sarà pari alla somma delle quote di spesa pubblica preventivate su ciascun PES.
Tramite la specifica Domanda ICEF per Buoni di Servizio il genitore viene a conoscenza del valore massimo del Buono di Servizio che può richiedere all'Amministrazione (se in possesso dei requisiti precedentemente specificati). 
È possibile acquisire fino a 3 Buoni di servizio nell'arco dell'anno solare (estesi a 5 in caso di utilizzo esclusivo per minori di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni). In caso di effettiva necessità si può richiedere Buoni cumulativi per l'anno solare dell'importo massimo equivalente alla somma dei 3 Buoni (o 5 se utilizzati esclusivamente per minori fino a 3 anni).
Attenzione! L'effettiva copertura del Buono di Servizio rispetto al servizio preventivato dipenderà dal corretto utilizzo del Buono durante la frequenza delle attività.
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VINCOLI PER LA RICHIESTA

Il servizio privato richiesto deve essere erogato in forma complementare e non sostitutiva rispetto ad analoghi servizi pubblici esistenti. Per bambini fino a 3 anni, si può richiedere il Buono di Servizio per un servizio privato solo se si è in una delle seguenti condizioni:

  • inesistenza di un servizio pubblico accessibile: si è residenti in un Comune in cui non c'è un nido comunale, intercomunale o in convenzione con altri Comuni (è importante verificare con il proprio Comune l'esistenza di eventuali convenzioni a titolo oneroso);
  • temporanea impossibilità di accedere al servizio pubblico: il minore non può accedere al nido pubblico di riferimento del proprio Comune di residenza perché quando è nato, o quando si è trasferito in tale Comune erano già scaduti i termini per l'inserimento nelle liste di attesa per l'anno educativo di interesse;
  • mancanza di posti disponibili nelle strutture pubbliche accessibili: il minore è stato collocato nelle graduatorie per l'accesso al nido pubblico per l'anno educativo di interesse, ma non è stato assegnato il posto ed è in lista di attesa;
  • inconciliabilità dell'orario di lavoro del genitore richiedente con l'orario di apertura del servizio pubblico di riferimento per il proprio Comune di residenza (ad esempio, si inizia a lavorare alle 7.00 e il nido pubblico apre alle 7.30, oppure si finisce di lavorare alle 18.00 e il nido pubblico chiude alle 17.30). Tale inconciliabilità di orario deve riflettersi nell'effettivo utilizzo del servizio privato finanziato mediante il Buono, cioè il bambino deve essere portato oppure ritirato al servizio privato al di fuori degli orari di apertura del nido pubblico per la maggior parte delle giornate di frequenza;
  • il minore, per particolari patologie mediche documentabili, necessita della somministrazione di farmaci che la struttura pubblica non può somministrare;
  • il minore non può accedere al nido comunale o in convenzione in base a uno specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti;
  • continuità educativa fino al 31 agosto di ciascun anno: il minore ha iniziato a frequentare una struttura privata con Buono di Servizio perché non aveva la possibilità di accedere al nido pubblico e, in corso di anno educativo, sopraggiunge la chiamata per l'accesso al nido pubblico. In questo caso si può terminare l'anno educativo in corso presso la struttura privata, ma ci si dovrà utilmente collocare in lista d'attesa per l'inserimento al nido pubblico dal 1° settembre (inizio nuovo anno educativo).

Attenzione! Si ricorda di verificare sempre con il proprio Comune l'articolazione dei servizi pubblici esistenti, in particolare l'attivazione e/o decadenza di convenzioni a titolo oneroso con altri Comuni e/o Enti pubblici (es. Comunità di Valle).
Per richiedere un nuovo Buono di Servizio deve essere almeno stato attivato un Buono precedentemente concesso.
Se si sta già utilizzando un Buono di Servizio, per attivarne uno nuovo è necessario aver utilizzato almeno il 70% del Buono in corso di utilizzo cioè il bambino deve aver già frequentato attività per un importo pari al 70% di quello richiesto. Tale verifica può essere fatta con il proprio Soggetto Erogatore, conteggiando le ore di presenza regolarmente inserite nel Registro Presenze del minore e moltiplicandole per la quota oraria chiesta a finanziamento (quella inserita sul Progetto di Erogazione del Servizio come quota oraria a carico dell'Amministrazione pubblica).
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REQUISITI PER LA RICHIESTA 

  • nel caso di nuclei familiari biparentali (cioè famiglie in cui siano presenti entrambi i genitori dei minori per i quali si richiede il servizio di cura o educazione), entrambi i genitori devono essere occupati, in fase di assunzione oppure disoccupati inseriti in percorsi di formazione/riqualificazione promossi o riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento e finalizzati alla ricerca attiva di occupazione. Per queste tipologie di famiglia la richiesta deve essere presentata dalla madre e il monte ore settimanale massimo di servizio finanziabile è pari al monte ore settimanale lavorativo contrattualmente definito della madre, oppure al monte ore settimanale di formazione della madre;
  • nel caso di nucleo familiare monoparentale (cioè in cui è presente un solo genitore dei minori per i quali si richiede il servizio di cura o educazione – si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare anagraficamente registrata) il genitore presente, che sia la madre o il padre, deve essere occupato, in fase di assunzione oppure inserito in percorsi di formazione/riqualificazione finalizzati alla ricerca attiva di occupazione. Non viene valutato lo status professionale dell'altro genitore e il monte ore settimanale massimo di servizio finanziabile è pari al monte ore settimanale lavorativo contrattualmente definito, oppure al monte ore settimanale di formazione, del genitore presente nel nucleo. Viene assimilato a nucleo monoparentale quello in cui entrambi i genitori sono formalmente presenti, ma per gravi motivi (che vanno verificati e comprovati caso per caso) uno dei due non vive in famiglia, oppure nono è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa. In questo caso la richiesta è presentata dal genitore (madre o padre) presente e abile al lavoro; 
  • per tutti, residenza in provincia di Trento, oppure domicilio in provincia di Trento per l'attività lavorativa;
  • per tutti, presenza nel nucleo familiare anagrafico di uno o più figli, o minori in affido, di età fino a 14 anni (o fino a 18 anni non compiuti nel caso di portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza);
  • per tutti, indicatore ICEF per Buoni di servizio idoneo.

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DOCUMENTI NECESSARI

Per richiedere un Buono di Servizio, tutti i richiedenti in possesso dei requisiti devono presentare:

  • Copia della Domanda ICEF per Buoni di Servizio rilasciata da un CAF o da uno sportello provinciale di assistenza e informazione al pubblico, debitamente timbrata e firmata e dall'operatore, e sottoscritta dal/la dichiarante. La Domanda ICEF comprende la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la composizione del nucleo familiare, che deve corrispondere alla composizione attuale dello stesso, e i dati per il calcolo del Buono di Servizio (massimale finanziabile da un Buono singolo). In caso di variazioni del nucleo familiare che incidono sui requisiti di accesso al dispositivo, verificare con la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam l'eventuale necessità di rielaborazione della Domanda ICEF. Sono esentati dalla presentazione dell'ICEF i richiedenti di Buono di Servizio per servizi resi esclusivamente in favore di minori in affido. In tal caso viene assegnato un indicatore forfettario di 0,30 e un massimale ICEF di € 900,00;
  • Progetti di Erogazione del Servizio in originale, rilasciati dagli Enti Erogatori accreditati presso cui si intende utilizzare il Buono di Servizio, debitamente compilati, timbrati e firmati;
  • Richiesta di Buono di Servizio compilata online, stampata e firmata dal/la richiedente. Prima di accingersi alla compilazione della richiesta online, procurarsi tutti i Progetti di Erogazione del Servizio di interesse, in quanto i dati vanno inseriti nella richiesta;
  • Copia del documento di identità del/la richiedente.

Nel caso di servizi richiesti in favore di minori portatori di handicap certificati ex lege n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o in situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, va presentata copia della relativa certificazione, redatta in conformità alla normativa provinciale per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali e in corso di validità
Sono esentati dalla presentazione di tale certificazione i richiedenti Buoni di Servizio per minori fino a 14 anni, i cui costi siano conformi ai massimali orari per fascia di età.
Nel caso di richiesta di Buono di Servizio esclusivamente per servizi rivolti a minori in affido, va presentata copia del provvedimento del Giudice Tutelare, del Tribunale per i minorenni o del Servizio competente per l'affidamento familiare dei minori, in corso di validità.
Nel caso di mancata frequenza del nido comunale o in convenzione per motivate ragioni di salute o a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali competenti, copia della relativa documentazione.
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QUANDO FARE DOMANDA 

La domanda di Buono di Servizio può essere presentata presso gli sportelli della Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam in qualsiasi momento dell'anno
Si deve tuttavia tenere conto dei tempi tecnici per l'approvazione delle graduatorie mensili e l'eventuale assegnazione del Buono di Servizio, che non ha mai valore retroattivo rispetto alla data di emissione. Le graduatorie sono approvate, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, nel corso del mese successivo rispetto a quello di presentazione della propria richiesta di Buono di Servizio.
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COME FARE DOMANDA

Richiedere a un CAF o a uno sportello provinciale per l'assistenza e l'informazione al pubblico l'elaborazione della Domanda ICEF per Buoni di Servizio, che determina l'idoneità o meno del proprio nucleo familiare a presentare richiesta e il massimale finanziabile con un singolo Buono di Servizio. La Domanda ICEF elaborata è valida per tutte le richieste di Buono di Servizio depositate presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam dal 1° luglio di un anno al 30 giugno dell'anno successivo.

  1. Richiedere ai Soggetti Erogatori dei servizi di cura ed educazione per i propri figli o minori in affido i Progetti di Erogazione del Servizio per tutte le attività di proprio interesse, che definiscono in maniera puntuale la tipologia dei servizi prenotati, i costi complessivi, la quota ammessa al finanziamento del Buono di Servizio e la quota residua che la famiglia deve versare al Soggetto Erogatore.
  2. In caso di servizi dedicati per minori portatori di handicap, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, verificare la validità della certificazione che dovrà essere allegata alla richiesta di Buono di Servizio. 
    In linea con la normativa provinciale per l'iscrizione ai percorsi di istruzione e formazione professionale di minori con bisogni educativi speciali, la certificazione del minore ai sensi della legge 104/1992 ovvero la certificazione DSA ai sensi della Del. G.P. 2172/2012 deve essere redatta dallo specialista in neuropsichiatria infantile o dallo psicologo in servizio presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o da specialisti operanti presso strutture private accreditate; nel caso di certificati rilasciato da specialisti privati, gli stessi devono essere validati dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Inoltre, salvo diversa indicazione dello specialista: 
    - la certificazione per disabilità ex-lege 104/1992 ha validità per il grado scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata nel momento di passaggio al grado successivo (fine scuola primaria, fine scuola secondaria di primo grado);
    - la certificazione DSA ha validità per il ciclo scolastico di frequenza e pertanto deve essere rinnovata solo nel momento di passaggio al ciclo successivo (fine scuola secondaria di primo grado).
  3. Registrarsi online per ottenere all'indirizzo email indicato le credenziali di accesso alla procedura online di compilazione della richiesta di Buono di Servizio.
    Se si sono già compilate in precedenza domande online per opportunità a cofinanziamento FSE (Buoni di Servizio, Voucher studenti, Voucher docenti, MoVE, ecc.) si devono utilizzare le credenziali di accesso già fornite. Se si sono smarrite le credenziali di accesso, procedere al ripristino tramite il link “Ho smarrito la password” presente nella schermata di login.
  4. Compilare online la richiesta di Buono di Servizio, avendo cura di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti prima della conferma definitiva; stampare il file pdf generato dalla procedura online, firmare la richiesta e farla pervenire presso la Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam corredata di tutti gli allegati previsti.

Non saranno accettate richieste incomplete o prive degli allegati previsti. 
Le richieste di Buono di Servizio regolarmente pervenute nel corso di ciascun mese concorrono nella graduatoria di prima adozione a seguito della domanda. 
I Buoni di Servizio vengono assegnati sulla base di graduatorie mensili, fermo restando le disponibilità finanziarie dell'Amministrazione provinciale, crescenti secondo l'indicatore ICEF. Hanno precedenza assoluta, a prescindere dall'indicatore ICEF, le richieste di Buono di Servizio per servizi resi a minori fino a 3 anni. 
A parità di ICEF, si applicano le seguenti priorità, in ordine decrescente:
a) nucleo familiare monoparentale;
b) nucleo familiare con presenza di minori soggetti a malattia certificata da almeno 6 mesi;
c) articolazione degli orari di lavoro del/la richiedente meno concilianti rispetto all'attività di cura dei figli;
d) numero di figli minori presenti nel nucleo familiare;
e) nucleo familiare con minori in affido;
f) ordine cronologico di presentazione della domanda.
Le richieste di Buono di Servizio rimaste inevase verranno valutate nella graduatoria di prima adozione successiva. 
Sono coperti dal Buono di Servizio solo i servizi resi successivamente all'attribuzione del Buono e all'attivazione dello stesso da parte del Soggetto Erogatore.
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COME SI UTILIZZANO

Nel mese successivo alla presentazione della richiesta, il/la richiedente riceve all’indirizzo indicato in sede di registrazione una comunicazione via mail concernente l'esito della graduatoria di attribuzione. Tali informazioni sono visibili anche nella propria area riservata. 

Se il Buono di Servizio è stato assegnato, deve provvedere personalmente al ritiro, presso la Struttura Multifunzionale Ad Personam, del Registro Presenze numerato su cui verrà regolarmente indicata la frequenza delle attività preventivate da parte del minore, a certificazione dei servizi di conciliazione resi e fruiti. Il Registro Presenze deve essere consegnato all'Ente Erogatore prima dell'avvio del servizio. Il ritiro può avvenire anche direttamente da parte del Soggetto Erogatore dei servizi preventivati, oppure da parte di persona delegata dal/la richiedente.
L’avvio del servizio deve essere preventivamente segnalato all'Amministrazione provinciale da parte del Soggetto Erogatore attraverso l’utilizzo del sistema informatico di gestione, con aggancio del Registro Presenze. Non saranno in nessun caso riconosciuti costi riferibili a servizi erogati prima della segnalazione di Inizio Attività inserita a sistema informativo. 
Il servizio deve iniziare entro 180 giorni dalla data di emissione del Buono, e terminare entro dodici mesi dalla data di avvio del servizio inserita a sistema informativo.

Per ogni minore fruitore di Buono di Servizio il Soggetto Erogatore dovrà compilare scrupolosamente il Registro Presenze fornito dall'Amministrazione Provinciale, indicando:

  • nella parte esterna, la denominazione del Soggetto Erogatore, il cognome e nome dell’intestatario/a del Buono di Servizio, il codice del Buono di Servizio e il nome e cognome del minore fruitore del servizio, la tipologia del servizio (nido d’infanzia, baby sitting, nido familiare-tagesmutter, scuola dell’infanzia, asilo/scuola estiva, colonia diurna, attività di animazione, ecc…);
  • nella parte interna, per ogni giornata di frequenza delle attività, la data, l’orario di presenza, il numero delle ore giornaliere, il cognome e nome dell’accompagnatore del minore fruitore, e in fondo alla settimana il monte ore settimanale. Sarà cura del Soggetto Erogatore inserire eventuali note sullo svolgimento del servizio, anche in riferimento alla mancata presenza del minore fruitore del servizio presso l’Ente Erogatore.

L’operatore dell’Ente Erogatore e l’accompagnatore del minore (un genitore o un'altra persona maggiorenne delegata al ritiro del minore dall'attività) dovranno firmare al termine di ogni giorno di frequenza il Registro Presenze per comprovare l’avvenuta prestazione di servizio. 
Qualora il/la titolare del Buono non adempia a tale obbligo il costo del servizio erogato per quelle giornate è a suo completo carico. Analogo obbligo di firma giornaliera è in capo all’Ente Erogatore.
Nel caso di servizi residenziali il/la titolare firmerà il Registro Presenze il giorno di avvio del servizio e quello di termine; per la firma nelle giornate di permanenza residenziale, delegherà uno degli accompagnatori/educatori individuati congiuntamente con l’Ente Erogatore.

Potranno essere riconosciute nella misura preventivata nel Progetto di Erogazione del Servizio solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul Registro Presenze. Il Buono di Servizio non riconosce alcun contributo in caso di assenza del/i minore/i fruitore/i del servizio, quale ne sia la ragione.

Nel corso dell'utilizzo del Buono di Servizio, per qualsiasi dubbio legato alla fruizione dello stesso nelle modalità corrette ci si può rivolgere alla Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam.
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