4. Avvio ed erogazione dei servizi

Prima dell’avvio del servizio finanziato mediante il Buono di Servizio il Soggetto Erogatore deve:

  1. stipulare formalmente il contratto con l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (non sarà riconosciuto alcun servizio erogato prima della stipulazione contrattuale);
  2. ritirare per ogni minore, presso la Struttura Multifunzionale Ad Personam, il Registro presenze cartaceo (per appuntamenti contattare il Numero verde 800 163870) e collegarlo telematicamente al Buono di Servizio nel sistema informatico di gestione - per le modalità si può consultare il relativo Manuale attivazione e pagamento [LINK];
  3. inserire nel sistema informatico di gestione la comunicazione di “Inizio Attività” riportando tempi e modalità del servizio. L’attivazione del Buono deve avvenire entro 180 giorni dalla sua emissione, altrimenti il Buono scade e diventa inutilizzabile;
  4. stipulare per tutti i minori beneficiari dei servizi erogati (anche coloro che non beneficiano dei Buoni di Servizio) idonee polizze assicurative, nel rispetto dei massimali previsti dai Criteri e modalità di attuazione dei Buoni di Servizio - periodo 1 settembre 2022 - 31 dicembre 2024 [LINK];
  5. verificare, per i minori in età 3 mesi – 6 anni, l’ottemperanza all’obbligo vaccinale   disposto dal Decreto Legge n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 119/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” e a quanto disposto dalle Deliberazioni della Giunta provinciale n. 1021/2017 e n. 1462/2017 e s.m.i..

Durante l’erogazione dei servizi va compilato e firmato giornalmente il Registro Presenze associato al minore, che attesta l’avvenuta prestazione di servizio. Sono riconosciute, nella misura preventivata nel PES, solo le ore di servizio effettivamente rese e correttamente indicate sul Registro Presenze. Se la/il titolare del Buono o altro genitore/delegato non firma il Registro, l’intero costo del servizio erogato per le giornate non firmate è a suo completo carico.

Il Buono di Servizio non riconosce nessun contributo in caso di assenza del minore, qualunque sia il motivo che la determina, né in caso di assenza dal lavoro del/la titolare del Buono per ferie e/o aspettative non retribuite diverse dal congedo parentale per altro minore. È invece coperta una parte dei costi riferibili ai servizi educativi di cura e custodia dei minori nel caso il/la titolare del Buono sia assente dal lavoro per: visite mediche, riabilitazione post infortunio o in day hospital, ricoveri ospedalieri o in centri di cura, malattie, congedo di maternità e congedo parentale per altro minore non fruitore dei servizi richiesti con il Buono di Servizio, permessi dall’attività lavorativa contemplati nel contratto di lavoro.

I servizi devono essere erogati come previsto nel Progetto di Erogazione del Servizio (PES) allegato alla domanda di Buono di Servizio e concludersi entro 12 mesi dall’attivazione, dopo i quali il Buono diventa inutilizzabile. Eventuali modifiche sono possibili, previa autorizzazione dell’Amministrazione provinciale per il tramite della Struttura Multifunzionale Ad Personam, nei seguenti casi:

  1. modifica del Soggetto Erogatore del servizio, esclusivamente in casi eccezionali, per oggettiva impossibilità di fruire in tutto o in parte dei servizi inizialmente previsti, previo svincolo da parte del Soggetto Erogatore originario della quota di Buono di Servizio non fruita;
  2. variazione della tipologia di servizi richiesti, totale o parziale, qualora il minore fruitore sia fuoriuscito dall’età anagrafica dei servizi richiesti, o venga inserito un nuovo minore, o la/il richiedente e il Soggetto Erogatore concordino per lo stesso minore una diversa articolazione del servizio (es. cambio sede, variazioni di frequenza, ecc.)

In entrambi i casi è necessario ripresentare i PES alla Struttura Ad Personam, sottoscritti congiuntamente dal Soggetto Erogatore e dal/la titolare del Buono di Servizio, tramite l’utilizzo del gestionale online. Per le modalità si suggerisce di prendere visione del relativo Manuale variazioni e svincoli [LINK].

Non sono mai ammesse integrazioni all’importo previsto dal PES.

In caso di riduzione di almeno il 30% dei costi dei servizi, il Soggetto Erogatore può richiedere al/la titolare del Buono un indennizzo pari al 10% del valore iniziale del Buono stesso.

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